REGOLAMENTO GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GLICOGENOSI – AIG ONLUS
(a completamento di quanto indicato nello Statuto)
(a completamento di quanto indicato nello Statuto)
ART. 1
In base a quanto previsto all’art. 12 dello Statuto, l’Assemblea degli Associati emana il presente Regolamento Interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone, che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione. Allo stesso modo, individua ruoli e compiti del personale volontario e degli associati al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto. Il regolamento interno è proposto per l’approvazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Ordinaria degli associati, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto. Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall’approvazione dello stesso. Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni
ART. 2
Secondo l’art. 5 dello Statuto Sociale, si precisano di seguito i requisiti per essere accolti come associati:
La domanda di ammissione all’Associazione dovrà contenere i dati relativi al codice fiscale
ART. 3
Tutti gli associati hanno il dovere di:
ART. 4
Secondo quanto stabilito dall’art.8 dello Statuto Sociale, si dettagliano ulteriormente le cause di sospensione e/o esclusione:
ART. 5
Ogni associato è tenuto al versamento di una quota fissata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Essa é annuale e non frazionabile e deve essere corrisposta entro il mese di aprile dell’anno in corso. La quota è dovuta per l’intero anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci che non sono in regola con il pagamento della quota annuale e perdono la qualifica di associati e il diritto di voto, se non effettuano il versamento dell’importo richiesto entro due mesi dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell’associazione.
ART. 6
Secondo l’art. 13 dello statuto, ciascun associato può farsi rappresentare solo da altri associati conferendo loro delega scritta, Ciascun associato può rappresentare per delega al massimo tre associati. Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’Associazione che provvede a controfirmarle.
ART. 7
Per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo pubblica il Regolamento che deve essere inviato agli associati 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.
L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto in formato cartaceo o per e-mail alla sede sociale nel termine di due mesi antecedenti la data fissata per l’Assemblea soci.
Dopo la comunicazione del giorno in cui si svolgerà l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, entro il quinto giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, effettuerà la pubblicazione delle candidature e delle liste pervenute, la quale sarà resa disponibile a tutti gli associati mediante la pubblicazione (con vari mezzi) e affissione in modo visibile nella sede sociale.
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea. Se, nonostante quanto precedentemente esposto, in prima convocazione dell’Assemblea le candidature presentate non fossero sufficienti, si procederà con la riconferma del precedente Consiglio Direttivo che provvederà a riconvocare, entro 60 giorni, una nuova Assemblea seguendo le stesse procedure della prima.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece, il Vice-presidente lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne facciamo richiesta, indicando l’ordine del giorno.
Ad esso partecipano i membri del Consiglio stesso. La convocazione può essere fatta solo per atto scritto da inviarsi anche a mezzo e-mail almeno otto giorni prima delle riunione.
ART. 9
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica, coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario. In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.
Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione verrà presieduta dal Vice Presidente.
In caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo e del Vice – Presidente la riunione verrà presieduta dal consigliere più anziano di età o dal consigliere delegato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Le riunioni potranno essere svolte anche in videoconferenza.
ART. 10
Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio, salvo le assenze previamente giustificate. In ogni caso, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 11
In caso di dimissione o di intervenuto decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, provvederà alla nomina del nuovo membro che verrà individuato nel primo candidato non eletto oggetto della votazione del direttivo in carica.
ART. 12
Ogni membro del Consiglio ha l’obbligo di relazionare per iscritto trimestralmente sui rapporti con istituzioni pubbliche o private, case farmaceutiche, convegni, gruppi di lavoro regionali, gruppi di lavoro istituzionali.
Chi partecipa a un gruppo di lavoro interno al Consiglio finalizzato alla realizzazione di un progetto deliberato, si impegna a portare a termine tale progetto utilizzando metodologie di comunicazione attualmente disponibili (e-mail, telefono)
I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie o fatti emersi e trattati nelle medesime. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide qualora assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio è possibile delegare un altro Consigliere. Ogni Consigliere può recare una sola delega. La delega firmata deve essere consegnata all’inizio delle riunioni al Presidente e controfirmata dallo stesso.
Le decisioni vengono prese mediante: votazione per alzata di mano o, eccezionalmente, via e-mail.
ART.13
Il Consiglio direttivo deve:
ART.14
Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione dei commissioni consultive o di studio composte, da consulenti, specialisti e professionisti, nominati dal Consiglio stesso.
ART.15
Il Presidente dura in carica circa un triennio, come il Consiglio Direttivo. Ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea degli Associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria. E’ l’unico a poter rappresentare legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza ne assume i poteri. In tal caso devi celermente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione a nome dell’Associazione e presiede l’Assemblea dei Associati ed esercita tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea
ART.16
In caso di assenza o legittimo impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce.
Lo sostituisce inoltre in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, esercitandone le funzioni.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Vicepresidente assumerà le funzioni del Presidente sino alla sua sostituzione.
ART.17
Il segretario coadiuva il Presidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvedere alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza, cura la redazione e la conservazione dei verbali e delle riunioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Il segretario ha cura di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.
ART.18
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
ART.19
Nei casi in cui la legge impone la nomina dell’organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell’organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All’organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L’organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art.30 D.lgs.11772017.
In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tale caso l’organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 20
Tutti gli associati che svolgono attività di volontariato godono dei diritti propri dell’Associazione, sanciti e stabiliti nello Statuto al quale si rimanda.
Ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dell’Associazione (ad esempio per costi relativi a carburante, mezzi di trasporto di superficie, bus, metropolitana, taxi).
I rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa, riconducibili direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la propria opera.
Ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo, pena la rinuncia al diritto di rimborso. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetari.
Una volta ricevuta l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il Tesoriere provvederà tempestivamente ad eseguire i rimborsi.
Il Consiglio Direttivo fissa il tetto massimo di 200 euro.
Nel caso i giustificativi superino tale importo, il Consiglio Direttivo delibererà di volta in volta il rimborso.
Le prenotazioni dei mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di destinazione nonché degli alberghi ove alloggiare, saranno effettuate direttamente dal Tesoriere e perciò non rientrano nelle 200 euro stabilite.
ART. 21
Durante la sua attività il volontario può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente. Il volontario si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra espresso.
ART. 22
Il volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi della legge Dlgs 117/2017. In caso di sinistro, egli deve presentare all’Associazione notifica dell’accaduto, esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza. L’inizio dell’operatività del volontario è subordinata alla comunicazione dell’attivazione di idonea copertura assicurativa.
ART. 23
Inoltre:
ART. 24
L’Associazione può avvalersi di Collaboratori a progetto e/o professionisti esterni al fine di garantire la corretta gestione dei servizi e la loro continuità nel tempo.
ART. 25
I diritti del personale retribuito e dei collaboratori sono enunciati nelle normative di Contrattazione Collettiva e nelle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro e ai contratti stipulati con gli stessi alle quali si rimanda.
ART. 24
L’Associazione può avvalersi di Collaboratori a progetto e/o professionisti esterni al fine di garantire la corretta gestione dei servizi e la loro continuità nel tempo.
ART. 25
I diritti del personale retribuito e dei collaboratori sono enunciati nelle normative di Contrattazione Collettiva e nelle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro e ai contratti stipulati con gli stessi alle quali si rimanda.
ART. 28 – NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell’interesse di un sempre migliore funzionamento dell’Associazione, nei limiti statutari.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo. Quanto non riportato dal presente Regolamento fa riferimento a quanto prescritto dal Codice Civile e Statuto dell’Associazione Italiana Glicogenosi il quale, quest’ultimo, in eventuali disaccordi ha maggiore priorità nei confronti del presente regolamento.